STOP ALLA RATA DELL’IRAP

 Non è dovuto il versamento del saldo Irap per il 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto 2020 (40% del dovuto).
 La disposizione si applica alle imprese e lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro. Non interessa le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Proroga al 16 settembre (era il 30 giugno) del termine di ripresa dei versamenti già sospesi di aprile e maggio in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo ed Enti non commerciali, con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del 2019. La proroga interessa i medesimi soggetti che però hanno subito una riduzione del 50% del fatturato e nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro. Interessa altresì i soggetti che hanno intrapreso una delle precedenti attività successivamente al 31 marzo 2019.

Sono sospesi i versamenti:

a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

b) Iva;

c) contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.

In alternativa al versamento in unica soluzione si dispone il versamento in 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima ha scadenza il 16 settembre.

I soggetti che nel 2019 non hanno avuto ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e che hanno percepito ricavi e compensi tra il 17 marzo ed il 31 maggio, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, e che su opzione non hanno fatto assoggettare a ritenuta d’acconto gli stessi ricavi o compensi, dovranno versare le medesime ritenute alle stesse scadenze sopra riportate (era il 31 luglio). La stessa scadenza (era il 31 maggio), modalità e competenze, si applica anche alle attività particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria (vedi agriturismo), per i termini relativi a:

a) versamenti delle ritenute alla fonte;

b) versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, i cui termini ordinari sono compresi dal 2 marzo al 30 aprile;

c) i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Proroga al 16 settembre dei versamenti sospesi per il periodo 8/31 marzo, per i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, relativi a: a) ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale quali sostituti d’imposta; b) IVA;

c) contributi previdenziali e assistenziali, e premi Inail.

Resta ferma la scadenza del 30 giugno per gli adempimenti.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE

 È disposta l’erogazione a fondo perduto di un contributo in favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 31 marzo. Non spetta ai professionisti, anche senza Cassa ed ai lavoratori dello spettacolo, che hanno percepito il Bonus di 600 euro.

 Ricavi e compensi non devono aver superato 5 milioni di euro nel 2019. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

 I predetti importi si individuano con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti appena citati (riduzione fatturato/corrispettivi).

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila ma non a1milione di euro nel 2019;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1milione di euro e fino a 5milioni di euro nel 2019.

 Limite minimo assicurato del contributo a mille euro per le persone fisiche, 2mila per i soggetti diversi. Il contributo è esentasse. Necessaria la richiesta all’Agenzia delle entrate anche tramite intermediario delegato al servizio Cassetto fiscale o ai servizi di fatturazione elettronica, entro 60gg dalla pubblicazione del Decreto del direttore Agenzia delle entrate, con il quale, tra le altre cose, verrà determinato il sistema di richiesta telematica.

 Il contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle entrate con bonifico bancari o postale sul conto corrente intestato all’impresa/lavoratore autonomo richiedente. Rientrano anche gli Enti non commerciali che svolgono attività commerciale.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO, AFFITTO D’AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO

 Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d’imposta del 60% del canone di locazione mensile, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

 Se il contratto di locazione dell’immobile è compreso in altri contratti “complessi” (vedi affitto d’azienda comprensivo di immobili), il credito d’imposta spetta nella misura del 30% del canone complessivo.

 Per le strutture “alberghiere”, il credito spetta a prescindere dal volume dei ricavi. Spetta anche agli Enti non commerciali per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il credito spetta con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

 Se il locatario svolge un’attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il credito è utilizzabile in compensazione senza limiti soglia, nella Dichiarazione dei redditi 2020, successivamente al pagamento dei canoni di locazione per marzo, aprile e maggio. È esente da imposizione fiscale.

 Può essere ceduto al locatore/concedente, a fronte di uno sconto sul canone di pari importo ma anche ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito. Non è cumulabile, per la mensilità di marzo, con il credito di imposta previsto per la locazione dei fabbricati catastalmente classificati in categoria C/1 “negozi e botteghe” (Art. 65, Dl 18/20). Soggetto a provvedimento attuativo del Direttore Agenzia delle entrate.

CONGEDI FAMILIARI E PERMESSI RETRIBUITI

 Il periodo di congedo con corresponsione al 50% della retribuzione è esteso al 31 luglio; i giorni disponibili diventano 30. Il congedo senza retribuzione è concesso per in nuclei familiari con figli di età inferiore a 16 anni.

 Il bonus baby sitting può essere frazionato in più bonus nel limite dii 1.200 euro complessivi. In alternativa al servizio di baby sitting, il beneficiario può utilizzare il bonus per l’iscrizione dei figli ai centri estivi, servizi integrati per l’infanzia, servizi socioeducativi per la prima infanzia (quest’ultimo è incompatibile con il bonus asili nido). Per i lavoratori del settore sanitario, medico, ecc. il bonus baby sitting passa a 2mila euro.

 Vengono concessi ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di maggio e giugno. Vista l’interpretazione dell’Inps sul medesimo argomento introdotto dal decreto legge 18/2020, riteniamo che i 12 giorni siano cumulativi per maggio e giugno.

REDDITO DI EMERGENZA (REM)

Le domande devono essere presentate entro la fine di giugno ed il beneficio viene erogato in due quote. Spetta ai nuclei familiari che, cumulativamente ed al momento della domanda, rispettano i seguenti requisiti:

a) il richiedente è residente in Italia;

b) il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, è inferiore ad una soglia pari all’ammontare del REM (vedi più avanti);

c) il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro, aumentati di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro; il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;

d) un valore dell’ISEE inferiore a 15mila euro. Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito uno dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia (DL 18/20).

Il REM non compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda sono:

a) titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie del REM (vedi più avanti);

c) essere percettori di Reddito di cittadinanza, ovvero misure aventi finalità analoghe (Pensione di Cittadinanza).

Per l’individuazione del nucleo familiare, così come per la determinazione del reddito familiare riferito al mese di aprile 2020 (secondo il principio di cassa) e del patrimonio mobiliare, si fa riferimento alla disciplina ISEE . La quota di REM è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione del RDC, fino ad un massimo di 2 (800 euro), ovvero fino ad un massimo di 2,1 se nel NF sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena e coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Se nel NF sono presenti tali soggetti, il parametro della scala di equivalenza non ne tiene di conto.

BONUS “600 EURO”

 Professionisti (senza cassa) e Cococo. Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps. Per il mese di maggio: i professionisti (senza cassa) possono ottenere il bonus che passa a mille euro, a condizione che abbiano avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019. Il reddito deve essere determinato per cassa, quale differenza tra ricavi e compensi effettivamente percepiti nel periodo e le spese effettivamente sostenute nello stesso periodo, comprese le quote di ammortamento. L’erogazione del bonus per maggio è soggetta a domanda con autocertificazione dei requisiti. Per i CoCoCo, il bonus di maggio è elevato a mille euro a condizione che abbiano cessato il rapporto di collaborazione alla data di entrata in vigore del presente Decreto legge.

 Indennità per i lavoratori autonomi (artigiani commercianti, coltivatori diretti e Iap). Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.

 Indennità per stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps. Per maggio il bonus passa a mille euro. La stessa indennità spetta ai lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio dello scorso anno ed il 17 marzo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente Decreto legge.

ALTRI BONUS A DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI

Indennità per lavoratori agricoli. Bonus di 500 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps. Bonus per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Bonus per aprile e maggio di 600 euro, erogato in modo automatico dall’Inps. Viene introdotta la condizione di non titolarità di rapporto di lavoro dipendente o pensione alla data di entrata in vigore del Decreto legge. Il bonus viene erogato per aprile e maggio anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35mila euro. Per questi ultimi sarà necessario presentare la domanda. Allargamento bonus 600 euro (già prevista nel DL 18/20 quale fondo residuale, anticipata dal D.M. interministeriale del 30 aprile).

Bonus di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che rispettano queste caratteristiche:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittentiche hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5mila e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata ma non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;

b) titolari di pensione. I bonus sono incompatibili fino a concorrenza con il Reddito di cittadinanza.

Se il potenziale beneficiario del bonus è titolare di Reddito di cittadinanza di importo inferiore a quello del bonus, il primo viene incrementato a concorrenza di quest’ultimo.

ATTENZIONE: decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto legge in commento, i bonus già previsti per il mese di marzo non potranno più essere richiesti.

BONUS PER LAVORATORI DOMESTICI

Bonus di 500 euro per aprile e maggio ai lavoratori domestici che hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Il lavoratore domestico NON deve essere convivente col datore di lavoro.

 Il bonus non è cumulabile con gli altri bonus, con il Reddito di cittadinanza (fino a concorrenza) e con il Reddito di emergenza. Non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità ed ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

 Viene erogata dall’INPS in unica soluzione e previa domanda. Le domande possono essere presentate tramite i Patronati.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed agli Enti non commerciali, pari all’80 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80mila euro, sostenute nel 2020, per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi gli interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. È cumulabile, nel limite della spesa sostenuta, con altre agevolazioni. È utilizzabile in 10 anni in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Credito d’imposta del 60% delle spese sostenute dalle persone fisiche esercenti arti e professioni, e dagli Enti non commerciali, fino all’importo massimo di 60mila euro, per:

a) sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) acquisto ed installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

e) acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, ovvero in compensazione con modello F24, fin dal giorno successivo a quello di riconoscimento e senza alcun limite. Il credito d’imposta è esentasse e potrà essere richiesto successivamente all’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente Decreto legge.

RINVII FISCALI

La predisposizione della Dichiarazione annuale Iva, dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, viene prorogata alle operazioni effettuate dal primo gennaio 2021. Proroga al primo gennaio 2021 della procedura di determinazione dell’Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche contenenti operazioni soggette, da parte dell’Agenzia delle entrate. Prorogati al 16 settembre i termini di versamento i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio, delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione;

b) accordo conciliativo;

c) accordo di mediazione;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita dei fabbricati caduti in successione ereditaria, atti di compravendita;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;

f) atti di recupero per crediti indebitamente utilizzati;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni.

AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DEL MODELLO 730

La platea dei contribuenti che per dichiarare i redditi al fisco possono utilizzare il modello 730, si allarga ai dipendenti con/senza sostituto di imposta al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Anche in presenza di un sostituto d’imposta (datore di lavoro ente pensionistico, ecc.), il contribuente può richiedere, presentando il modello 730, il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria o provvedere al versamento delle imposte utilizzando il mod. F24. Il rimborso verrà effettuato successivamente al 30 settembre, termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730.

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

Per i mesi di maggio, giugno e luglio, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. Sono interessate le voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. Dovrà essere previsto: a) la riduzione delle attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione; b) per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

BONUS VACANZE PER FAMIGLIE

 Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40mila euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e dai bed & breakfast che esercitano attività turistico ricettiva in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

 Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare; 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone; 150 euro per quelli composti da una sola persona.

 Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, un solo agriturismo, un solo B&B; il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (ex scontrino fiscale), nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

 Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore del servizio, quale sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% quale detrazione di imposta in Dichiarazione dei redditi del beneficiario. Lo sconto è rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito d’imposta cedibile a terzi (anche istituti di credito), utilizzabile in compensazione senza alcun limite.

ULTERIORI DISPOSIZIONE DI SOSPENSIONE DI TERMINI ED ADEMPIMENTI

 Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali; della trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché da parte degli Enti non commerciali per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.

 Differita dal 31 maggio al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione dei termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori, anche quelli inerenti la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

 Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni fino al 31 agosto.

 Sospensione delle verifiche preventive della Pubblica amministrazione per il pagamento delle imprese fornitrici di beni e servizi.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Differito dal 31 maggio al 31 agosto il termine finale della sospensione per il versamento delle cartelle di pagamento, tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo 8 marzo/31 maggio, compresi gli avvisi di accertamento e di addebito con titolo esecutivo, emessi rispettivamente dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza, si determinano in caso di mancato pagamento di 10, anziché 5, rate. Il termine di pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo e di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso, può essere effettuato entro il 10 dicembre. Non si applica la “tolleranza” di cinque giorni. Viene rimossa la preclusione alla concessione di ulteriori piani di dilazione per chi non ha poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO

Per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.

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