Rottamazione 2018
COS’È
La definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
A CHI SI RIVOLGE
Possono usufruire dei benefici i contribuenti che hanno debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 settembre 2017. La legge n. 172/2017, infatti, estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (dl 193/2016). Possono comunque aderire alla rottamazione delle cartelle anche i contribuenti che in precedenza non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016.
Fanno eccezione:
- i carichi “non rottamabili”in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- i carichi interessati da una precedente “rottamazione”(presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
VANTAGGI
Niente sanzioni e interessi di mora per chi decide di “rottamare”. Per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, i contribuenti potranno estinguere i debiti versando in unica soluzione (entro luglio 2018) o a rate, fino a un massimo di 5 (luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta a febbraio 2019). Per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016, compresi i contribuenti riammessi, si potrà pagare in un massimo di 3 rate di pari importo, con scadenza ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
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