Modifica alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
La legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, conferma il bonus ricerca e sviluppo, ma reintroduce le aliquote differenziate in base alle tipologie di spese ammissibili e riduce l’importo massimo concedibile per impresa. In particolare, riduce l’aliquota di agevolazione dal 50% al 25% per alcune tipologie di spese e il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.
In particolare, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza agevolabile (eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014), viene mantenuta:
– per le sole spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività di ricerca (nel caso di attività di ricerca e sviluppo intra-muros, svolte internamente all’impresa);
– per i soli contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti (nel caso di attività di ricerca e sviluppo extra-muros, ossia commissionate a terzi).
Si applicherà invece l’aliquota ridotta del 25% per tutte le altre tipologie di spese ammissibili:
– spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
– spese per ricerca affidata ad imprese non rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, nonché diverse da Università, enti e organismi equiparati;
– costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Rientreranno sempre nell’aliquota del 25% le altre categorie di spese previste dalla disciplina, non modificate dalla legge di Bilancio 2019, quali:
– quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con DM 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
– competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Le nuove disposizioni estendono l’obbligo della certificazione delle spese, rilevanti ai fini del calcolo del beneficio, rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti e le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale. Viene previsto che l’utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.
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