Invio telematico dei corrispettivi obbligatorio dal 1° luglio
A partire dal 1° luglio 2019, per alcuni contribuenti è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate.
La decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato. Infatti, l’obbligo sussiste rispettivamente:
- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000;
- dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari.
Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il volume d’affari al 31.12.2018, emergente dal modello Iva 2019.
L’adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio:
- dei c.d. “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016;
oppure
- di nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.
Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.
In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.
REGIME SANZIONATORIO
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Di conseguenza, tradotto in termini pratici, in caso di corretta certificazione dell’operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000.
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