DECRETO DIGNITA’

L’11.08.2018 è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione (L. 7.08.2018, n. 96) del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), già vigente dal 14.07.2018. Molte le conferme, ma anche le modifiche apportate.

Di seguito ,in sintesi, i principali punti del Decreto.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Confermato il giro di vite sui contratti a tempo determinato, con il ritorno delle causali in caso di durata superiore a 12 mesi e nelle ipotesi di proroga o rinnovo, nonché la restrizione del limite massimo di durata complessiva, ridotta a soli 24 mesi dai precedenti 36. Le novità si applicano ai contratti di lavoro stipulati dal 14.07.2018, nonché a proroghe e rinnovi successivi al 31.10.2018.
Come detto, il contratto a tempo determinato torna a essere caratterizzato dalla necessità dell’esistenza di una causale:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Sono esonerati dall’obbligo della causale i contratti per attività stagionali, i quali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle citate causali.
Altra importante conferma riguarda la riduzione da 5 a 4 delle proroghe, rese possibili nell’arco dei 24 mesi di durata massima (ma comunque, come detto, con motivazione necessaria dopo i primi 12 mesi di contratto). Oltre all’obbligo di consegna al lavoratore del contratto a tempo determinato entro 5 giorni lavorativi dall’assunzione, è previsto che, in caso di rinnovo o di proroga con scadenza oltre il 12° mese, tale atto scritto debba contenere anche la specificazione delle motivazioni di cui sopra. Il contributo addizionale dell‘1,40% a carico del datore di lavoro, già dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, viene aumentato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo, anche in caso di somministrazione.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

La legge di conversione conferma che le nuove causali si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell’ambito della somministrazione di lavoro. L’esistenza di una causale riguarda esclusivamente l’utilizzatore e non l’agenzia di somministrazione. Viene inoltre previsto che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1.01 dell’anno di stipula del contratto. Sono previsti alcuni casi in cui si è esonerati dall’applicazione dei limiti quantitativi.
Viene reintrodotto, in aggiunta alle sanzioni già previste, il caso di “somministrazione fraudolenta”.

IMPUGNAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Confermato anche l’aumento del termine per impugnare la cessazione dei contratti a tempo determinato, portandolo a 180 giorni, dai precedenti 120.

INDENNITÀ RISARCITORIA PER LICENZIAMENTI IN AMBITO “TUTELE CRESCENTI

La legge di conversione conferma l’aumento dell’indennità da riconoscere al dipendente in caso di licenziamento illegittimo. Tale indennità passa a 6 mensilità (dalle precedenti 4) nel limite minimo e a 36 (dalle precedenti 24) nel limite massimo. La legge di conversione è intervenuta anche sulla misura dell’offerta di conciliazione (esente da contributi e imposte) prevista dal D.Lgs. n. 23/2015, i cui limiti erano finora previsti tra le 2 e le 18 mensilità, mentre ora vengono previsti da un minimo di 3 a un massimo di 27 mensilità.

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