Le misure fiscali
Il decreto Cura Italia individua una serie di misure per complessivi 25 miliardi, che vanno ad aggiungersi ai precedenti interventi.
Le misure riguardano:
– finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
– sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;
– sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
– sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.
LE MISURE FISCALI
Per quanto riguarda le misure fiscali, il decreto prevede la sospensione di alcuni versamenti e adempimenti di natura tributaria e previdenziale, che subiscono diversi criteri selettivi di tipo soggettivo, geografico, quantitativo e anche temporale e pertanto le misure sono secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti non solo inadeguate a rispondere alle reali e generalizzate esigenze del Paese, ma anche di difficile applicazione. Quanto alla rimessione in termini per i versamenti, si prevede un’unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti. Tale proroga nella sostanza risulta senz’altro inefficace a fare fronte alle difficoltà operative di molti studi professionali, infatti, prevede una proroga assai limitata sotto il profilo temporale, rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Quanto alla sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, si dispone un ampliamento dell’ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali recata dal comma 1 dell’art. 8, del decreto-legge n. 91 del 2020, individuando nuove categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso.
In particolare, per i soggetti richiamati dalla norma è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi a:
– versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
– adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, la sospensione dei già menzionati termini è prevista invece fino al 31 maggio 2020. I versamenti così sospesi andranno, in tal caso, effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2020.
Inoltre l’art. 62 del decreto prevede una sospensione di alcuni adempimenti tributari applicabile a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Nello specifico, si prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Da quest’ultima sospensione sono esclusi:
– i termini relativi ai versamenti;
– i termini fissati per l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle
addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
– i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
Sebbene il dettato normativo non vi faccia alcun esplicito riferimento, si è osservato che potrebbero ritenersi esclusi dalla sospensione in esame anche gli obblighi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Infatti questi ultimi non sembrano costituire esclusivamente “adempimenti tributari” nei confronti dell’Erario, ma anche “adempimenti commerciali” fra le parti di un rapporto negoziale. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
ALTRE MISURE FISCALI
Tra le altre misure fiscali, appare interessante il credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Sempre al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, il Decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe. La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali.
Inoltre il Decreto Cura Italia prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Per quanto attiene, poi, l’attività di consulenza, si prevede la sospensione, sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa da parte del contribuente, alle istanze di interpello.
Da notare che la norma stabilisce una proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori aventi sede in tutto il territorio italiano in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Si tratta di una proroga dei termini in favore degli Uffici che appare del tutto sproporzionata rispetto ai periodi di sospensione dei termini disposti in favore dei contribuenti.
Il decreto dispone poi la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.
Nella disposizione manca, quindi, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli espressamente richiamati, ed in particolare manca l’indicazione delle comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dall’Agenzia delle Entrate ai fini della liquidazione automatizzata o derivanti dal controllo formale. Allo stesso modo, non sembra siano state sospese le rate da dilazione dei ruoli, né le entrate tributarie e non tributarie riscosse dalle società iscritte nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali e dai soggetti affidatari.
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