Il credito d’imposta formazione, sia pur introdotto in via sperimentale per un solo anno, va inquadrato nell’ambito delle altre misure agevolative previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

Le imprese che potranno fruire del bonus sono tutte quelle residenti in Italia ovvero con stabile organizzazione, senza particolari requisiti relativi ad attività economica esercitata, regime contabile nonché modalità di determinazione del reddito.

L’agevolazione è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nell’anno 2018 nel limite massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Con la Circolare del 3 dicembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti sulle principali questioni di diretta sua competenza rinviando a una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate per gli ulteriori chiarimenti concernenti sia i profili generali e sia i profili fiscali della disciplina agevolativa.

Ai fini del calcolo del beneficio sono ammessi i costi del personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato):

  • Al 40% se il personale dipendente è impegnato nella formazione come discente.
  • Al 30% della retribuzione complessiva annua spettante allo stesso dipendente se è impegnato come tutor o docente.

La disciplina richiede che l’impresa assuma espressamente l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Quanto al termine di deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Non sono ammissibili le spese relative ai docenti esterni, ai materiali e strumenti utilizzati.

L’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in formazione del personale è indipendente dall’applicazione delle agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche.  Comunque la formazione deve rientrare nell’ambito degli argomenti dell’industria 4.0.

Per accedere al credito non è necessario un incremento da parte dell’impresa degli investimenti in attività di formazione rispetto al volume di spese sostenute in precedenza.

Ulteriori chiarimenti sono inerenti alla possibilità di effettuare corsi utilizzando e-learnig o streaming, queste modalità sono ammesse solo nel caso, all’interno della formazione, siano previste almeno quattro prove di verifica ogni ora di corso e una verifica finale per attestare la reale frequenza.

È ammessa attività di formazione intra gruppo.

Il credito d’imposta è cumulabile con altri incentivi riguardante la stessa formazione:

  • Per la formazione finanziata da fondi interprofessionali, il  cumulo non dovrà superare il 50% costi ammissibili per la formazione.
  • Per gli aiuti concessi per assunzione in ambito 4.0 il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall’aiuto all’assunzione.
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By | 2018-12-06T10:21:27+00:00 dicembre 6th, 2018|News|0 Comments

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Pauciulo Strategie
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