SCHEMA RIASSUNTIVO MISURE PRINCIPALI DECRETO CURA ITALIA
Ecco un breve schema riassuntivo di alcune delle misure prevista dal D.L. 18 del 17/03/2020, il cosiddetto Decreto Legge “Cura Italia”. In particolare:
- SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CON SCADENZA TRA 8 E 31 MARZO 2020
- SOSPENSIONE VERSAMENTI CON SCADENZA AL 30 APRILE 2020 (SOLO PER ALCUNI SETTORI)
- SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE
- CREDITO D’IMPOSTA CONTRATTI DI LOCAZIONE
- CIG E ASSEGNO ORDINARIO
- CIG IN DEROGA
- BOLLETTE: ECCO PER CHI NON SCATTA IL DISTACCO PER MOROSITÀ
- INDENNITA’ UNA TANTUM DI EURO 600,00
- AIUTI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI
- POSSIBILE SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI E MUTUI
- BANDO INVITALIA #CURAITALIA – INCENTIVI PER SOSTENERE LA PRODUZIONE DI DM E DPI
- BONUS PUBBLICITÀ: CAMBIA IL METODO DI CALCOLO PER IL 2020
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CON SCADENZA TRA 8 E 31 MARZO 2020
Sono sospesi i versamenti con data di scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020 (compresa la scadenza del 16/03). Tali versamenti riguardano l’IVA, le ritenute da lavoro dipendente, i contributi previdenziali e i premi INAIL.
Termini per effettuare i versamenti sospesi:
- per le imprese con ricavi 2019 superiori a 2 mln di euro il termine ultimo è fissato al 20 marzo 2020
- per le imprese con ricavi 2019 inferiori a 2 mln di euro il termine ultimo è fissato al 31 maggio 2020 se si effettua il pagamento in un’unica rata o in 5 rate mensili di eguale importo a partire dal 31 maggio 2020.
ATTENZIONE: i versamenti delle ritenute diverse da quelle da lavoro dipendente e assimilato, per esempio il tributo 1040 (ritenute professionisti), NON SONO PROROGATI E LA LORO SCADENZA ERA IL 20 MARZO 2020.
ATTENZIONE: per le S.R.L. il modello F24 contenente la tassa di CCGG tributo 7085 (vidimazione libri sociali) NON È SOGGETTA A PROROGA E ANDAVAVERSATA ENTRO IL 20 marzo 2020.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CON SCADENZA AL 30 APRILE 2020 (SOLO PER ALCUNI SETTORI)
La sospensione riguarda solo ritenute da lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali ed assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria INAIL, IVA (unicamente per l’IVA in scadenza il 16 marzo 2020) per le seguenti attività:
- imprese turistico ricettive;
- agenzie di viaggio e turismo;
- tour operator;
- associazioni sportive, palestre, piscine, ecc;
- teatri, cinema, discoteche, sale da ballo, sale da gioco e biliardi;
- ricevitorie lotto, lotterie, scommesse;
- organizzazione di corsi, fiere, eventi;
- attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- musei, biblioteche, archivi
- asili nido, scuole materne, scuole di primo e secondo grado, scuole vela, volo, scuole di guida professionale per autisti;
- assistenza sociale per anziani e disabili;
- aziende termali e centri benessere;
- parchi divertimento e parchi tematici;
- stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime e aeroportuali;
- servizi trasporto passeggeri terrestre, aereo, ecc;
- noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, ecc;
- noleggio attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- guida e assistenza turistica
Questi versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in unica rata o al massimo in 5 rate mensili di eguale importo a partire dal 31 maggio 2020.
SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE
Sono sospesi i termini dei versamenti che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 relativi a:
- cartelle di pagamento emesse da agenzia entrate riscossione
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia entrate
- avvisi di addebito emessi da Enti previdenziali (INPS-INAIL)
- atti di accertamento emessi dalle Dogane
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli Enti Locali (regioni-comuni).
I versamenti sospesi fino al 31 maggio 2020 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31 maggio 2020:
- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
ATTENZIONE: non sono sospese le rate derivanti da avvisi bonari anche se scadenti nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e neanche le rate da Ravvedimento operoso spontaneo che devono essere pagate alla data di scadenza naturale.
CREDITO D’IMPOSTA CONTRATTI DI LOCAZIONE
IL decreto Cura Italia riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Dell’agevolazione potranno, pertanto, avvalersi solo botteghe e negozi e non anche uffici (categoria A/10) e laboratori per arti e mestieri (categoria C/3) Al fine di consentirne l’utilizzo a partire dal 25 marzo, con risoluzione n. 13/E/2020 le Entrate hanno istituto il codice tributo 6914, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi”.
Per dovere di chiarezza: Il canone andrà pagato al locatore nei termini ordinari previsti dai contratti e verrà riconosciuto un CREDITO D’IMPOSTA DA COMPENSARE IN F24.
CIG E ASSEGNO ORDINARIO
Via libera alla CIG e all’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con la nuova causale “COVID-19 nazionale” per le imprese che, a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa del personale dipendente. Lo comunica l’INPS, con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, aprendo i canali telematici da utilizzare per l’invio delle domande. Le richieste possono essere presentate per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. La procedura non richiede nessuna altra documentazione probatoria in aggiunta all’elenco dei lavoratori beneficiari. Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
CIG IN DEROGA
Avviso della Regione Campania per l’accesso alla CIG in deroga, in attuazione dell’art.22 del DL n. 18 del 17\03\20 e dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 19 marzo u.s. tra la Regione Campania, le OO.SS. e Associazioni Datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale. a domanda di CIGD, firmata digitalmente, sarà inoltrata a cura del Legale Rappresentante dell’azienda richiedente, o suo delegato, alla Regione Campania – Direzione Generale dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle Politiche Giovanili, esclusivamente utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito www.cliclavoro.lavorocampania.it, nell’area Istanze on line accessibile agli utenti previo accreditamento sul portale.
Alla luce delle restrizioni e limitazioni introdotte da ultimo dal DPCM del 22/03/2020, l’azienda richiedente può delegare ad un terzo la presentazione e la sottoscrizione in forma digitale dell’istanza. In tal caso, il soggetto delegato nella predetta funzione darà atto nella domanda di aver trasmesso la delega, con allegati i documenti di riconoscimento di delegante e delegato, al seguente indirizzo pec: cigd_covid19@pec.regione.campania.it.
Il legale rappresentante dell’azienda richiedente, nella domanda dovrà:
-dare atto dell’informativa e della condivisione con le OO.SS., i datori di lavoro fino a 5 dipendenti sono esonerati da tale adempimento;
-attestare l’accertato pregiudizio alla attività aziendale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
-attestare di non poter usufruire delle tutele previste in materia di ammortizzatori sociali previsti dal D.lgs. 148/2015, nonché dalle norme del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e dalle altre norme in vigore.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 13,00 del 30 marzo 2020.
BOLLETTE: ECCO PER CHI NON SCATTA IL DISTACCO PER MOROSITÀ
L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) prova a lanciare un salvagente sulle bollette di luce, gas e acqua, nel pieno dell’emergenza da coronavirus. L’Authority guidata da Stefano Besseghini ha infatti deciso di bloccare i distacchi per morosità, rinviandoli dal 10 marzo al 3 aprile dopo aver invitato gli operatori dei business regolati a dare priorità, in questa fase, alla continuità dei servizi pubblici essenziali. La sospensione dei distacchi per morosità delle bollette elettriche riguarda, in particolare, tutti i clienti in bassa tensione e per il gas tutti quelli con consumo non superiore a 200mila metri cubi standard. Per le bollette dell’acqua, invece, si fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche. Dal 3 aprile, il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura del cliente moroso, dovrà riavviare la relativa procedura di sospensione e predisporre nuovamente la messa in mora. Si tratta, dunque, di una sospensione e non di una cancellazione delle bollette dei clienti morosi che quindi dovranno comunque procedere al pagamento di quanto non versato per evitare il distacco una volta che sarà terminata la fase di stop decisa dall’Autorità.
INDENNITÀ UNA TANTUM DI EURO 600,00
È riconosciuta una indennità una tantum erogata dall’INPS pari a 600 euro ai liberi professionisti titolari di Partita IVA, ai collaboratori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ai lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) iscritti alle gestioni ART/COMM dell’INPS; tali soggetti non devono essere titolari di pensione. L’INPS precisa che non c’è nessun click day, inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Le domande saranno aperte a tutti e ci sarà un giorno di inizio, con un click. Per richiedere l’indennità c’è bisogno del PIN INPS.
Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo.
Le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio.
AIUTI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI
In attesa di uno scenario più chiaro le Casse di previdenza dei professionisti stanno elaborando strategie per gestire l’emergenza attraverso politiche di welfare.
Sono sostanzialmente tre le direttrici su cui si stanno orientando:
- azioni immediate come la sospensione di versamenti e adempimenti per non gravare sugli iscritti;
- aiuti in caso di contagio o quarantena;
- gestione dei problemi contingenti tra cui la scarsa liquidità.
POSSIBILE SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI E MUTUI
È possibile sospendere il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari alle PMI e alle microimprese fino al 30 settembre 2020.
Condizioni per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa
I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa possono sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
– cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
– morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.
Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.
Il Governo ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa
Il Governo ha esteso l’accesso anche che ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Per le imprese sono previste moratorie e sospensioni
Il Governo ha previsto specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari.
Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che:
- a) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
- c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.
Infine la misura predisposta dal Governo si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come «deteriorato» ai sensi della disciplina rilevante.
La moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia.
Interventi predisposti dal Governo con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Le misure introdotte dal Governo prevedono:
- a) la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo, ove previste;
- b) l’aumento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro;
- c) l’aumento della percentuale massima di garanzia (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro;
- d) l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10 per cento del debito residuo;
- e) il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell’80 per cento la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche l’impiego delle risorse comunitarie dei fondi strutturali;
- f) l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Coronavirus;
- g) l’esclusione del modulo «andamentale» ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
- h) l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
- i) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- j) la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall’epidemia. La crescita del portafoglio garantito sarà ancora maggiore laddove intervengano le sezioni speciali delle regioni, delle amministrazioni e della Cassa depositi e prestiti e i confidi;
- k) l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;
- l) la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
- m) la sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.
Il Fondo Pmi può essere utilizzato anche da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni
Le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono accedere al Fondo Pmi per ricevere una garanzia, gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti fino a tre mila euro e per un periodo massimo di 18 mesi meno un giorno. Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.
Iniziative previste per il settore del microcredito
Il Fondo di garanzia Pmi può concedere una garanzia gratuita fino all’80 per cento agli enti di microcredito (che siano Pmi) affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria a operare attraverso operazioni di microcredito (a loro volta garantibili dal Fondo all’80 per cento e senza valutazione). L’importo massimo di finanziamento che può essere ottenuto con operazioni di microcredito è stato aumentato da 25 mila euro a 40 mila euro.
Le nuove forme di garanzia sono destinate anche al settore dell’agricoltura e della pesca
Il Governo ha esteso anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dal l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all’Ismea per tali misure di garanzia.
Le misure Per il settore export
Il Governo ha disposto la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio1981, n.251 (Fondo gestito da Simest Spa) e diretti al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici. Il Governo ha, altresì, disciplinato la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di Sace Spa per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese Italiane. L’iniziativa è volta a mantenere i livelli occupazionali del settore interessa.
BANDO INVITALIA #CURAITALIA – INCENTIVI PER SOSTENERE LA PRODUZIONE DI DM E DPI
La misura è gestita da Invitalia e ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro. Le agevolazioni sono rivolte sia all’ampliamento che alla riconversione dell’attività per finalizzarle alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.
A CHI SI RIVOLGE
Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le società di persone) senza vincoli di dimensione. Sono escluse le ditte individuali e le partite IVA.
COSA SI PUO’ FARE
Ampliare e/o riconvertire l’attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.
La dimensione del progetto di investimento può variare da 200mila euro a 2 milioni di euro.
LE AGEVOLAZIONI
Previsto un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni. Gli incentivi saranno erogati sull’investimento e il capitale circolante.
La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è 800mila euro
Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la pubblicazione del DL CURA ITALIA (17 marzo 2020).
PREMIALITA’
Il mutuo agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di intervento:
- 100% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 15 giorni
- 50% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 30 giorni
- 25% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 60 giorni
VANTAGGI
- Procedura light e adempimenti ridotti per i proponenti: richiesta una perizia tecnica asseverata.
- Previsto un anticipo del 60% della spesa senza garanzie al momento dell’accettazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Il saldo arriverà a conclusione degli investimenti
- Iter di valutazione semplificato in 5 giorni
Le domande potranno essere presentate a partire dalle 12.00 del prossimo 26 marzo
Ulteriori informazioni, iter presentazione domanda e modulistica, sono disponibili al link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia
BONUS PUBBLICITÀ: CAMBIA IL METODO DI CALCOLO PER IL 2020
Regime straordinario per il 2020
Il regime straordinario introdotto dal decreto Cura Italia prevede, in particolare, che, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta (riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali) è concesso nella misura unica del 30% dell’intera spesa sostenuta per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Ai sensi della disciplina ordinaria di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 (come modificato dal D.L. n. 59/2019), invece, il bonus spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
In pratica, per l’anno in corso, il credito d’imposta spettante deve essere quantificato su tutto lo stock di investimenti pubblicitari effettuati: il metodo di calcolo incrementale viene, quindi, sostituito col metodo di calcolo volumetrico.
Proviamo a vedere con alcuni esempi come cambia l’importo del credito d’imposta che potrà essere richiesto con il nuovo regime speciale rispetto alla disciplina ordinaria. Si tratta di un importo “teoricamente” ottenibile. Il credito d’imposta effettivamente liquidato, infatti, potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate; in tal caso, sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti 2 diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.
Esempio 1: credito di imposta secondo la disciplina ordinaria |
Si supponga che un’impresa:
– nel 2020 sostenga investimenti agevolabili pari ad € 50.000, di cui € 30.000 sulla stampa e € 20.000 su emittenti TV e radio locali; – nel 2019 abbia sostenuto investimenti pari ad € 38.000, di cui € 23.000 sulla stampa e € 15.000 su emittenti TV e radio locali. In base alla disciplina ordinaria, il credito di imposta è pari al 75% della spesa incrementale. Nel caso in esame, la spesa incrementale è pari a € 12.000 (50.000-38.000), mentre il credito di imposta richiesto complessivo sarebbe pari a € 9.000 (12.000×75%), di cui € 5.250 per la stampa e € 3.750 per le emittenti TV e radio locali. |
Esempio 2: credito di imposta secondo la disciplina straordinaria |
Il regime straordinario prevede invece che nel 2020 il credito di imposta è pari al 30% dell’intero volume di investimenti.
Riprendendo l’esempio 1, quindi, il credito d’imposta dovrà essere determinato sull’importo degli investimenti in pubblicità sostenuti nel 2020 (pari a € 500.000). Di conseguenza, il credito d’imposta richiesto complessivo, con un’aliquota del 30%, ammonterà a € 15.000 (50.000×30%), di cui € 9.000 (30.000×30%) per la stampa e € 6.000 (20.000×30%) per le emittenti TV e radio locali. |
Comunicazione
Altra novità “temporanea” introdotta con il Decreto Cura Italia alla disciplina del credito d’imposta riguarda la tempistica per l’invio della comunicazione telematica necessaria per prenotare il credito di imposta.
In particolare, viene prevista una seconda finestra temporale per la presentazione delle domande di accesso al bonus, che si aggiungerà alla finestra “ordinaria” attiva dal 1° al 31 marzo 2020.
L’apertura del secondo sportello “straordinario” per inviare la comunicazione è fissata dal 1° al 30 settembre 2020.
In ogni caso, come espressamente previsto dal decreto Cura Italia, le comunicazioni presentate nella prima finestra temporale restano valide.
Confermate per la seconda finestra le modalità di presentazione della comunicazione previste dalla disciplina ordinaria. In particolare, la domanda deve essere presentata telematicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Successivamente i beneficiari devono dare conferma della “prenotazione”. A tal fine, dal 1° al 31 gennaio 2021 dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta inviata, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Investimenti agevolabili
Per tutti gli altri aspetti non derogati, come espressamente previsto nel decreto Cura Italia, continua a trovare applicazione il DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018).
Pertanto. Sono ammessi al credito d’imposta gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Come chiarito dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, il beneficio spetta anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle agenzie di stampa. Anche per le agenzie di stampa, ai fini del beneficio la testata giornalistica deve registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della l. n. 47/1948, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e devono essere dotati della figura del direttore responsabile.
Ai sensi della disciplina (ordinaria), per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Per quanto riguarda tale condizione, il decreto Cura Italia non specifica se è valida anche per la disciplina straordinaria prevista per l’anno 2020. Si limita a dire che il credito di imposta “è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti (…)”.
Se tale vincolo non dovesse essere valido nel 2020, l’accesso al credito di imposta sarebbe consentito anche ai soggetti con un incremento degli investimenti pubblicitari non superiore a tale soglia dall’1%, ai soggetti neo costituiti (esclusi dalla disciplina ordinaria, in quanto, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 38 del 18 ottobre 2018, manca il dato storico necessario per il confronto) nonché a quelli che hanno registrato un decremento degli investimenti agevolabili.
Considerata l’importanza della questione si auspica un tempestivo chiarimento in merito.
Limite “de minimis”
Confermato anche per il 2020 l’assoggettamento del credito d’imposta al regime “de minimis” di cui al:
– Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) ;
– Regolamento (UE) n. 1408/2013 (settore agricolo), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 15.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari;
– Regolamento (UE) n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 30.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.
La qualificazione del credito d’imposta come aiuto “de minimis” comporta la necessità per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali beneficiari del bonus pubblicità di verificare il massimale “de minimis” ancora eventualmente disponibile.
Il plafond “de minimis” eventualmente libero si ottiene sottraendo dal massimale “de minimis” di appartenenza per settore di attività l’importo degli altri aiuti “de minimis” ottenuti nei 2 esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio in corso, a livello di impresa unica.
Se l’importo del bonus riconosciuto risultasse inferiore al massimale “de minimis” ancora disponibile, il credito d’imposta ottenuto potrà essere portato interamente in compensazione. Se invece il bonus concesso dovesse risultare superiore al massimale “de minimis” ancora disponibile, il credito fruibile in compensazione non potrà superare il massimale medesimo.
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