Il decreto attuativo del Credito d’imposta formazione 4.0 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018.

Le imprese che potranno fruire del bonus formazione 4.0 sono tutte quelle residenti in Italia ovvero con stabile organizzazione, senza particolari requisiti relativi ad attività economica esercitata, regime contabile nonché modalità di determinazione del reddito.

L’agevolazione è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nell’anno 2018 nel limite massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

CALCOLO  DEL CREDITO

Il costo aziendale è calcolato in base alla retribuzione del lavoratore dipendente, al lordo di ritenute e contributi, ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Sono ammesse al credito d’imposta anche le spese relative a personale dipendente che partecipa come tutor o docente in attività di formazione; le spese ammissibili, in questo caso, non potranno eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

SPESE E ATTIVITÀ

Sono ammesse solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. Le tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 sono le seguenti:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A.

Per usufruire del nuovo credito d’imposta le imprese dovranno certificare i costi delle spese di formazione. La certificazione dovrà poi essere allegata al bilancio. Le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti per usufruire del bonus.

BONUS FORMAZIONE 4.0 IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Secondo quanto stabilito dal decreto attuativo, il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne concluda l’utilizzo.

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