La manovra 2018 proroga ulteriormente il bonus fiscale del credito d’imposta per la ristrutturazione del settore alberghiero fino al 2020.
SOGGETTI BENEFICIARI
Le strutture ricettive che possono godere del credito sono gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché le forme alberghiere individuate secondo specifiche normative regionali, gli agriturismi e le strutture termali esistenti dal 1° gennaio 2012.
AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta è pari al 65% per le spese sostenute nel biennio 2017/2018, in particolare dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, nel rispetto del regolamento de minimis concessi nel biennio di riferimento, il credito è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.
SPESE AMMISSIBILI
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Abbattimento delle barriere architettoniche;
- Aumento dell’efficienza energetica;
- Acquisto di arredi e mobili da destinare esclusivamente agli immobili oggetto del bonus.
CLICK DAY, TERMINI, TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE DOMANDE.
Per poter accedere al Tax Credit Riqualificazione l’istanza va presentata esclusivamente online insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti.
La registrazione: il legale rappresentante dell’impresa non ancora iscritto deve registrarsi sul Portale dei Procedimenti.
La compilazione: deve essere effettuata esclusivamente dalle 10.00 del 25 Gennaio alle 16.00 del 19 febbraio 2018.
Click day: le domande si possono inviare esclusivamente dalle 10.00 del 26 Febbraio alle 16.00 del 27 Febbraio 2018
Il credito d’imposta concesso verrà ripartito in due quote annuali di pari importo e sarà utilizzabile (entro 10 anni, ai sensi dell’art. 2946 c.c.) in compensazione mediante modello F24 usando il codice tributo 6850 secondo la risoluzione n. 5/E del 20 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate. Esso si presenterà esclusivamente attraverso i servizi telematici (Entratel e Fisconline) messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione.
CARATTERISTICHE FISCALI
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR.

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