CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI: MODALITÀ DI FRUIZIONE

Per il credito d’imposta sanificazione e DPI è stata fissata al 15,6423% la misura percentuale di fruizione, prevista dall’art. 125 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), in relazione alle spese sostenute nel 2020 e per le quali lo scorso 7 settembre era scaduto il termine per presentare la comunicazione delle spese ammissibili.

Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 e può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

In alternativa all’utilizzo diretto – entro il 31 dicembre 2021- il credito potrà essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Inoltre, poiché alcune spese sulle quali sarà accordato il credito sono state indicate in via previsionale, potrebbe risultare prudente utilizzare il credito sulle spese previsionali, nel modello F24 (oppure cederlo), solo a partire dal 1° gennaio 2021.

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione N. 52/E del 14 settembre 2020, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito:

ü“6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE- articolo 125 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

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